Nuove norme per la residenza fiscale delle persone fisiche in Italia e all’estero

COSA E’ LA RESIDENZA

La residenza e’ il luogo in cui si vive abitualmente.

La residenza come luogo in cui ci si trasferisce a vivere in via abituale è un concetto dai diversi connotati e implicazioni civilistiche e fiscali.

Ogni paese adotta un diverso sistema di registrazione, comunicazione o ottenimento dei permessi di residenza.

Nel momento in cui ci si trasferisce all’estero occorre verificare come ottenere la residenza nel nuovo Stato.

Ovviamente il concetto di residenza per i cittadini europei si affianca al diritto di libera circolazione delle persone in area europea mentre, in caso di espatrio in un paese extra EU o in caso di cittadini extra eu che vogliono entrare in Europa, la situazione diventa più complessa e collegata all’ottenimento di visti o permessi.

Come cittadini europei si ha diritto di muoversi liberamente nei vari paesi europei per ragioni di lavoro, studio, per cercare un lavoro o per vivere come autosufficienti o da pensionati.

Si ha diritto a rimanere per 3 mesi in un paese EU e, in seguito, si dovrebbe richiedere la registrazione della residenza secondo le diverse regole adottate da ogni paese Europeo.

Comprendere esattamente il significato e le implicazioni di un cambio di residenza all’estero porta a non fare errori che potrebbero anche generare sanzioni o esborsi verso l’amministrazione fiscale del paese di origine, oppure l’impossibilità di accedere a pubblici servizi nel paese straniero o nell’ottenere benefici, agevolazioni o altro.

RESIDENZA PER NORMATIVA ITALIANA

La normativa italiana peraltro è precisa e dettagliata sul punto.

Secondo l’art.43 del codice civile italiano :
– domicilio e’ il luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
– residenza e’ il luogo in cui ha la dimora abituale
– dimora e’ il luogo in cui si trova occasionalmente

Quando si si vive abitualmente e volontariamente in un luogo occorre prendere la residenza anagrafica ovvero registrarsi all’Anagrafe del Comune italiano dove si ha la dimora abituale.

Nel momento in cui una persona trasferisce all’estero si dovrà cancellare la residenza da detta anagrafe dell’ultimo Comune di residenza italiana per iscriversi all’AIRE ovvero all’anagrafe italiana dei residenti estero.

Quando ci si trasferisce all’estero di norma, come già più volte ribadito, si trasferisce la residenza intesa come luogo in cui si decide di vivere abitualmente.

RESIDENZA FISCALE

Il concetto di residenza anagrafica è diverso da quella fiscale, anche se spesso le due residenze finiscono per coincidere.

La residenza fiscale e’ la necessaria premessa per valutare dove un soggetto sia tenuto a pagare le imposte.

PRIMA

Erano considerati fiscalmente residenti in Italia sulla base dell’art 2 del TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi in Italia- nella precedente formulazione che prevedeva che ai fini delle imposte sui redditi si consideravano ” residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile” .

Era considerato fiscalmente residente in Italia
– chi era iscritto all’anagrafe residenti per piu’ di 183 giorni nell’anno fiscale
– chi aveva il domicilio inteso come sede principale di affari o interessi
– chi aveva la residenza intesa come dimora abituale


Era sufficiente una delle 3 condizioni per essere considerati fiscalmente residenti in Italia e tenuti a pagare le tasse sui redditi.

In seguito a quanto detto sopra per l‘Italia era considerato  residente fiscale all’estero:

 – chi era iscritto AIRE per piu’ di 183 giorni
 – non aveva la sede principale dei suoi affari o interessi in Italia
 – non aveva la dimora abituale in Italia.

Peraltro non era sufficiente solo l’elemento formale della residenza e dell’iscrizione AIRE per essere considerati residenti all’estero ma aveva rilevanza anche l’elemento sostanziale del centro degli interessi.

ORA

L’art.2 del Testo unico delle Imposte sui redditi a seguito delle nuove modifiche e della riforma fiscale del 2023 ora prevede:

”2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”

Vediamo quali sono gli elementi che si modificano con la nuova normativa.

I criteri fondamentali dettati dalla nuova norma per considerare una persona fiscalmente residente in Italia e quindi soggetta a tassazione secondo le regole worldwide sono 3:

  • la residenza come luogo di residenza abituale
  • il domicilio inteso come luogo delle relazioni personali e familiari
  • la presenza sul territorio ”ovvero sono ivi presenti” per la maggior parte del periodo d’imposta

Basta la sussistenza di uno dei 3 per essere considerati residenti fiscali in Italia.

RESIDENZA

La residenza è sulla base del concetto civilistico come luogo di residenza abituale, caratterizzato sia dall’elemento oggettivo di permanenza in un dato luogo sia dall’elemento soggettivo di volersi stabilire in quel luogo.

La norma interna sembrerebbe andare in coerenza con le norme internazionali. Lo stesso criterio è adottato dalla normativa OCSE e piu’ precisamente dalle Tie Breaker rules per risolvere eventuali conflitti di interessi tra due stati per decidere, secondo il seguente ordine gerarchico, dove un soggetto debba considerarsi fiscalmente residente : 1) abitazione permanente 2) il centro degli interessi vitali 3) il soggiorno abituale 4) la cittadinanza. 

DOMICILIO

Il concetto di DOMICILIO cambia rispetto a quello CIVILISTICO e assume un carattere SOSTANZIALE , peraltro già adottato da molta giurisprudenza in materia, dove viene dato rilievo in via principale alle relazioni personali e familiari del contribuente. L’aspetto patrimoniale ed economico che veniva considerato nel concetto di ”sede di affari principali e interessi” non viene citato nel nuovo testo ma sembra strano che nella valutazione della residenza fiscale di una persona non vengano tenuti in considerazione tutti gli aspetti nel complesso, a partire da quelli personali e familiari (ora inclusi ) fino a quelli economici e patrimoniali (ora esclusi) .

Sono piu’ propensa a credere che vengano tenuti in considerazione tutti quanti gli elementi, come già fatto nelle pronunce giurisprudenziali formatasi nel tempo e in conformità anche alla maggior parte della prassi internazionale. Peraltro ora le situazioni familiari sono sempre piu’ complesse e variegate. Componenti della famiglia che lavorano all’estero lasciando la famiglia nel paese di origine, ragazzi che si trasferiscono a studiare all’estero, coppie con figli che dopo la separazione si trovano a vivere in paesi diversi e via di seguito. Risulta davvero sempre più difficile stabilire dove sia localizzato il centro degli interessi personali di una persona.

PRESENZA NEL TERRITORIO

La presenza nel territorio per la maggior parte del periodi d’imposta ovvero per piu’ di 183 giorni viene considerata anche per le frazioni di giorno.

Assume quindi importanza il conteggio dei giorni di presenza fisica in Italia, che è diventato sembra piu’ stringente visto che le frazioni di giorno sono considerate come presenza fisica in Italia! Bisognerà vedere le interpretazioni alla norma ovvero se la permanenza anche di una sola ora possa costituire presenza di un giorno sul territorio italiano (ad esempio arrivo con un volo alle 23.oo di sera in Italia) perchè la differenza nel conteggio della presenza nel territorio Italia è notevole.

La semplice presenza quale uno dei criteri ora elencati nella nuova norma assume pertanto rilevanza al fine di considerare una persona fiscalmente residente in Italia. Cio’ sembra a prescindere dai reali collegamenti della persona con il territorio che siano di natura personale, familiare ed economica.

Questa nuova dicitura, da verificare se sia in conformità o meno con le normative internazionali vigenti e con le Tie Breaker rules già citate , porterà sicuramente a maggiori conflitti di doppia residenza fra l’Italia e gli Stati ove effettivamente la persona ha un domicilio e residenza secondo criteri sostanziali.

ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE ITALIANA o all’AIRE

Nella nuova normativa e’ stato aggiunto “salvo prova contraria si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente“.”

Questa presunzione relativa consentirebbe alla persona che è rimasta iscritta all’anagrafe italiana ma che di fatto vive all’estero di fornire prove concrete e certe della sua effettiva residenza stabile in un paese diverso dall’Italia , superando il precedente concetto di presunzione assoluta per chi rimaneva iscritto all’anagrafe di un Comune Italiano senza iscriversi all’Aire.

Vedremo le interpretazioni e le possibilità di darne prova però nei casi pratici.

Resta di sicuro da considerare che chi di fatto è residente estero ma non si è iscritto all’AIRE ovvero all’anagrafe italiana dei residenti estero è ora soggetto, sulla base della nuova legge 213 del 2023 e delle nuove norme AIRE ad una sanzione amministrativa da 200,00 ad un massimo di 1.000,00 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani che non provvedono nei tempi a dichiarare il trasferimento di residenza all’estero.

Come prevede la nuova norma: ”L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.”

Non sembra, a giudizio di chi scrive, che la nuova formulazione abbia portato maggiore chiarezza ed elementi di certezza giuridica per l’individuazione della residenza fiscale di una persona fisica in Italia o all’estero ma elementi di perplessità e dubbi. Ancora una volta sarà lasciato campo libero alle diverse interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate e alle pronunce giurisprudenziali.

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