Nuove norme per AIRE : sanzione amministrativa ma anche fiscale per mancata iscrizione

L’iscrizione all’ AIRE ovvero all’Anagrafe Italiana Residenti Estero, come meglio dettagliato nella guida all’iscrizione all’AIRE, è un obbligo sancito dall’Italia  con legge 27.10.1988 n.470 per tutti i cittadini che decidono di trasferirsi all’estero e di risiedere all’estero per piu’ di 12 mesi.

La registrazione all’anagrafe come residente estero viene effettuata, attraverso Ambasciate e Consolati, oppure online attraverso il sito Fast.it, presso l’ultimo Comune Italiano di residenza che cancella dall’anagrafe residente del Comune e inserisce nella anagrafe italiana residenti estero.

Questi dati vengono poi trasmessi al Registro Nazionale AIRE del Ministero dell’Interno e all’Agenzia delle Entrate.

La registrazione comporta il riconoscimento di diritti come la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E. nonchè la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio o trascrizioni di atti come nascita e matrimonio o dichiarazioni e attestazioni presso gli uffici di Ambasciate o Consolati esteri.

Mancata iscrizione AIRE : NUOVE sanzioni amministrative fino a 1000 euro per 5 anni

L’iscrizione all’AIRE è dovere/obbligo del cittadino sancito dalla normativa italiana che prescinde e si affianca agli adempimenti amministrativi da eseguire nel paese estero dove si intende trasferire la residenza.

La nuova legge n. 213 del 30 dicembre 2023, la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024, all’art. 1, comma 242, ha introdotto una 

sanzione amministrativa da 200,00 ad un massimo di 1.000,00 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani che non provvedono nei tempi a dichiarare il trasferimento di residenza all’estero.

Come prevede la nuova norma: ”L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.”

Come prevede la norma pero’ sono ” le pubbliche amministrazioni che, nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza”.

I proventi delle sanzioni sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.

Cosa vuol dire questo?

Qualora un cittadino italiano si trasferisca a vivere all’estero e non dichiari la nuova residenza estera all’Italia, tramite l’Ambasciata/Uffici Consolari italiani all’estero o online tramite il portale Fast it attivo per i servizi consolari, e non ottiene l’iscrizione nei registri Anagrafe Italiana Residenti Estero o Aire, incorre in una violazione dell’obbligo di iscrizione AIRE che puo’ comportare una sanzione amministrativa fino all’importo massimo di 5.000 euro.

Bisogna, pertanto, in base alla norma, quando si decide di trasferirsi all’estero per piu’ di un anno, provvedere tempestivamente (e la norma espressamente prevede entro 90 giorni dalla data dell’espatrio) ad iscriversi all’AIRE.

Mancata iscrizione AIRE : conseguenze fiscali e sanzioni tributarie

Accanto a queste sanzioni di carattere amministrativo erogate dal Comune nel caso in cui si accorga che il cittadino iscritto nelle sue liste di residenza di fatto risiede all’estero, permangono tutte le implicazioni fiscali che la mancata iscrizione all’AIRE comporta con le conseguenti  sanzioni tributarie legate agli accertamenti di natura fiscale che possono avere una portata ben maggiore.

Non bisogna dimenticare infatti che la norma prevede che: ”Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio effettuate nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero all’Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza.

Vediamo brevemente ma piu’ nel dettaglio il concetto di RESIDENZA , residenza fiscale e cosa vuol dire trasferire la RESIDENZA ALL’ESTERO e gli adempimenti formali , tra cui l’iscrizione AIRE, nonche’ quelli sostanziali.

RESIDENZA E ISCRIZIONE AIRE 

Cosa è la RESIDENZA

La residenza, concetto approfondito in uno specifico articolo dedicato alla residenza estera,  secondo il diritto italiano e’ quella statuita all’art.43 del Codice Civile che precisa

  • residenza è il  luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

La Cassazione ha precisato che ”la residenza di una persona è determinata dall’abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e per l’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.”

Allo stato di fatto della residenza ovvero dove si vive abitualmente e volontariamente  fa seguito la residenza anagrafica che coincide con il luogo ove si e’ iscritti al registro anagrafico di un Comune italiano.

RESIDENZA FISCALE E AIRE

La residenza fiscale   implica l’assoggettamento del residente alla tassazione del paese e  si acquisisce se si e’ iscritti all’anagrafe italiana come residenti , o si  ha residenza o domicilio per piu’ di 183 giorni nel territorio.

Un cittadino italiano che sceglie di trasferire la propria RESIDENZA ALL’ESTERO per non essere assoggettato a tassazione in Italia dovra’ pertanto rispettare alcuni criteri base sia formali sia sostanziali ed i principali risultano essere:

  • vivere fuori dal territorio italiano piu’ 183 giorni
  • avere dimora abituale all’estero
  • iscriversi all’anagrafe residenti estero AIRE
  • avere il centro degli interessi professionali e personali all’estero.

L’iscrizione all’AIRE  è pertanto uno degli elementi formali necessari per dimostrare la propria residenza all’estero. Ora peraltro la mancata iscrizione , come abbiamo visto sopra, è sanzionata amministrativamente.

Bisogna pertanto ricordare che la mancata iscrizione Aire, anche  se effettivamente si risiede e si lavora all’estero, comporta, oltre alla possibilità di vedersi irrogata una sanzione amministrativa fino a 5.000 euro, l’essere considerati ancora fiscalmente residenti in Italia con il conseguente  assoggettamento di tutti i redditi e retribuzioni percepiti all’estero, alla tassazione italiana. 

trattati contro le doppie imposizioni, se vigenti tra l’Italia e il paese estero dove si vive, potranno solo mitigare le conseguenze non imponendo una doppia tassazione, ma in ogni caso sarà dovuto il pagamento in Italia della differenza di tassazione oltre alle sanzioni per  omesse dichiarazioni.

Il Decreto Legislativo Numero 209 del 27/12/2023 ha peraltro anche modificato il concetto di residenza fiscale previsto dall’art L’articolo 2, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22.12.1986 n.917 , sostituendolo con il seguente: ”2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Il concetto di DOMICILIO cambia rispetto a quello CIVILISTICO e assume un carattere SOSTANZIALE , peraltro già adottato da molta giurisprudenza in materia, dove viene dato rilievo in via principale alle relazioni personali e familiari del contribuente. L’aspetto patrimoniale ed economico che veniva considerato nel concetto di ”sede di affari principali e interessi” non viene citato nel nuovo testo ma sembra strano che nella valutazione della residenza fiscale di una persona non vengano tenuti in considerazione tutti gli aspetti nel complesso a partire da quelli personali e familiari (ora inclusi ) fino a quelli economici e patrimoniali (ora esclusi) .

La presenza nel territorio per la maggior parte del periodi d’imposta viene considerata anche per le frazioni di giorno . Assume quindi importanza il conteggio dei giorni di presenza fisica in Italia, che è diventato sembra piu’ stringente visto che le frazioni di giorno sono considerate come presenza fisica in Italia!

Vedremo come la nuova normativa, che di sicuro non ha portato chiarezza , si concilierà con le interpretazioni finora adottate dall’Agenzia delle Entrate o dalla Cassazione italiana nonchè con le prassi internazionali, quelle delineate dall’OCSE con le famose tie-breaker rules e con le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

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